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Infortuni da Covid-19 | chiarimenti da parte di INAIL

Il contagio da Covid-19 sul lavoro non determina automaticamente responsabilità civile o penale

Con circolare n. 22 del 20 maggio 2020, l'INAIL fornisce chiarimenti in merito alla tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da Coronavirus in occasione di lavoro.

In primo luogo, viene respinta alcuna correlazione diretta tra contagio e responsabilità del datore di lavoro, a meno che non ci sia una violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali.

Il riconoscimento di un caso di infezione Covid-19 come infortunio, per il quale scatta la tutela Inail, non determinerà alcun presupposto per individuare una responsabilità civile o penale ai danni dell'azienda.

A tal riguardo, il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha annunciato che "è in fase di valutazione e studio un eventuale provvedimento normativo volto a chiarire che il rispetto integrale delle prescrizioni contenute nei protocolli o nelle linee guida o nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nonché l'adozione ed il mantenimento delle misure ivi previste, costituiscono presunzione semplice dell'assolvimento dell'obbligo ai fini della tutela contro il rischio di contagio da Covid-19".

Nella circolare si precisa poi, che il Decreto Cura Italia, dispone che "l'indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria (ovviamente sempre che il contagio sia riconducibile all'attività lavorativa), con la conseguente astensione dal lavoro".

Inoltre "è stato espressamente previsto che gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti carico della gestione assicurativa nel suo complesso, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese".

In conclusione, INAIL esclude in maniera netta qualsiasi incidenza degli infortuni da Covid-19 in occasione di lavoro sulla misura del premio pagato dal singolo datore di lavoro, ciò in quanto tali eventi sono stati a priori ritenuti frutto di fattori di rischio non direttamente e pienamente controllabili dal datore di lavoro al pari degli infortuni in itinere, ai quali comunque è riconosciuta la tutela assicurativa al lavoratore infortunato.

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